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UNA PROPRIETÁ DA TUTELARE
Intervista con il professor Fittante (ITA)

L’Italia e le aziende italiane hanno un enorme vantaggio sulla concorrenza: di essere circondate dal bello. Una bellezza disarmante che ci avvolge e che si ripercuote sulle nostre produzioni. Ciò che riusciamo a vendere e ad esportare non è solo un prodotto, ma una filosofia, un’eccellenza: il Made in Italy.
Il problema è che, troppo spesso, non riusciamo, nella realtà delle cose, a trasformare in effettivi vantaggi questo enorme potenziale. Il motivo? Possibili soluzioni? Ne abbiamo discusso con l’avvocato Aldo Fittante, professore di Diritto d’autore e di Diritto della proprietà industriale all’Università di Firenze, e grandissimo esperto della materia.
“Distinguersi dai competitori deve essere una priorità: la proprietà industriale è la chiave di volta per la ripresa economica italiana, è la nostra materia prima – sottolinea l’avvocato Fittante, che poi esemplifica il suo discorso – E’ come avere una macchina roboante, lussuosa, ma senza benzina. Che farsene? Bisogna evitare le speculazioni sul Made in Italy e la proprietà di marchi e brevetti è molto più importante del possedere un bene concreto: detenere un’esclusiva può rappresentare un valore inestimabile, un bene intangibile, potenzialmente eterno, e per averlo basta fare un piccolo investimento. Modelli e disegni, inoltre, sono ulteriori diritti di proprietà industriali proteggibili e a disposizione dell’imprenditore che intenda tutelarsi”.
Aldo Fittante, quindi, restringe il proprio obiettivo e si rivolge al reparto della pelle: “Tra Pisa e Firenze abbiamo la zona più importante al mondo di questo reparto. Si tratta di un comparto di vitale importanza per l’Italia e l’Europa, ma, soprattutto, per la Toscana: nella nostra regione possiamo ammirare un know-how unico al mondo, una vera eccellenza che è frutto di una grande lungimiranza. E’ una risorsa da tutelare, invidiata da tutte le industrie del mondo. Il nodo cruciale è che se non tuteliamo, non riusciremo a capitalizzare: la grande impresa lo ha capito, ora bisogna fare in modo che questo concetto, di tutela della proprietà industriale, venga fatto proprio anche dalle piccole e medie imprese. Perché sono le piccole e medie imprese il punto strategico dello sviluppo italiano, capaci di trainare, a ruota, anche le grandi aziende. E’ fondamentale investire in ricerca ed innovazione, continuare a produrre eccellenza e tutelare la proprietà industriale.
Il coraggio deve essere alla base della rinascita: come il coraggio di avere posto in essere questa Fiera.
Bisogna fare un passo alla volta, ma dobbiamo avere una grande visione: perché le prospettive sono tutto e le prospettive sono fatte anche di sogni”.

A PROPERTY TO PROTECT
An interview with Professor Fittante (ENG)
Italy and Italian companies have an enormous superiority over the competition: to be surrounded by beauty. A disarming beauty that surrounds us and that affects our productions. What we sell and export is not only a product, but a philosophy, an excellence: the “Made in Italy”. The problem is that, too often, we fail, in the reality of things, to transform into real benefits this enormous potential. What is the reason? What are the possible solutions? We discuss it with lawyer Aldo Fittante, professor of Copyright and Industrial property rights at the Florence’s University, and an expert in this subject.
To differentiate themselves from competitors must be a priority: the industrial property is the headstone to the Italian economic recovery, it’s our raw material – highlights lawyer Fittante, which simplifies his speech – It’s like having a roaring, luxurious car but without petrol. What to do with that? It’s necessary to avoid speculations about Made in Italy and the ownership of patents and trademarks is much more important than possess a concrete good: to hold an exclusive may represent an inestimable value, an intangible good, potentially eternal, and to have it you need just a small investment. Models and designs are also additional industrial property rights which can be protected and they are available for the entrepreneur who intends to protect them”.
Therefore, Aldo Fittante restricts its objective and he address the leather department: “Between Pisa and Florence, we have the most important area in the world of this department. It is a division of vital importance for Italy and Europe, but especially for Tuscany: in our region, we can admire a unique know-how, a true excellence that is the result of great foresight. It is a resource to protect, envied by industries all over the world. The crucial point is that if we don’t protect, we will not be able to capitalize: the big-sized enterprises have got it, now we have to make sure that this concept – protection of industrial property – is been endorsed by small and medium-sized enterprises. Because it’s the small and medium business the strategic point of Italian development, also able to tow even the big companies. It’s fundamental to invest in research and innovation, to continue to produce excellence and to protect industrial property. Courage must be the basis of the revival.
We have to take one step at a time, but we must have a great vision: because perspectives are everything, and perspectives are also made of dreams”.


Il marchio su internet e il rilievo della tutela cautelare d’urgenza.

Il marchio nell’attuale economia imprescindibilmente globalizzata non è più solamente un mero strumento di identificazione sul mercato dell’impresa e dei suoi prodotti, ma assurge ormai a vettore d’informazioni e suggestioni che ne fanno, grazie anche alle ormai diffusissime e irrinunciabili attività di branding, veicolo principe di trasmissione al pubblico di un messaggio di garanzia della qualità e delle caratteristiche non ispezionabili del prodotto, divenendo così vero e proprio collettore di clientela. Quanto detto assume ancora maggior rilievo in ragione delle enormi potenzialità espansive del messaggio insito nel marchio che è capace di esercitare Internet: l’incidenza comunicativa del marchio, e d’altra parte, l’efficacia lesiva della relativa violazione, è infatti amplificata in modo esponenziale se si verifica sulla rete. In tal senso, la violazione diviene di fatto priva di confini geografici e temporali, raggiungendo potenzialmente ogni singolo utente nel secondo successivo al quale viene commessa.
Si considerino a riguardo i fenomeni di cybersquatting, ovvero quelle pratiche in cui un soggetto registra a nome proprio un domain name utilizzando un marchio rinomato, come anche quelle di typosquatting, ossia la registrazione come domain names di variazioni minime di marchi rinomati, in tal senso sviando parte della clientela potenziale degli stessi in ragione di possibili problematiche linguistiche oppure di typing.

In entrambi i casi è di prima evidenza la portata lesiva delle violazioni, laddove concretano un grave pregiudizio al segno distintivo altrui, in un caso impedendo la registrazione del domain name al legittimato, nel secondo caso confondendo potenziali utenti, e quindi clienti, del sito “reale” dell’azienda su illeciti siti satellite, nel peggiore dei casi siti in cui oltre alla violazione del segno distintivo si associa una contraffazione dei prodotti dell’azienda cui il segno violato appartiene.
Ipotesi conclusiva e, sebbene diversa, assimilabile alle precedenti, è quella rappresentata dalla violazione del segno distintivo altrui del cd. “domain grabbing”. Nel “domain grabbing” un soggetto terzo registra a nome proprio quale nome a dominio il marchio altrui, per poi, con modalità mi si conceda di definire “simil-estorsive”, tentare di rivenderlo al soggetto interessato in quanto proprietario del marchio. È evidente che le ipotesi illecite appena menzionate, al pari di altri comportamenti violativi del marchio altrui perpetrate sulla rete, abbiano una portata lesiva pressoché illimitata ed istantanea e necessitino di una reazione immediata.
Diviene quindi di primario rilievo la possibilità offerta dal legislatore Europeo prima, e italiano poi, di poter ricorrere a strumenti quali quelli legati ai provvedimenti cautelari d’urgenza.
Il singolo imprenditore infatti, una volta ravvisata la violazione al proprio titolo di privativa, può ottenere una misura cautelare volta a far cessare nel minor tempo possibile la violazione, contestualmente ponendo le basi per poter essere concretamente ristorato dei danni subiti.

Provvedimenti quali la descrizione, il sequestro, l’inibitoria, oppure specifici ordini del giudice, come ad esempio il ritiro dal mercato dei prodotti o la modifica o cancellazione del domain name, possono rappresentare una prima – ma assai efficace e tempestiva – reazione alla violazione subita.
Una tutela anticipatoria in grado di garantire al titolare di un diritto di privativa industriale una sorta di “vittoria anticipata” in tempi ragionevoli. Quanto detto al fine di evidenziare come internet rappresenti uno strumento comunicativo e commerciale le cui potenzialità, anche in termini di sviluppo e crescita per la singola azienda, possiamo ben definire formidabili. Parimenti, al crescere della forza comunicativa dello strumento aumenta anche la dirompenza della violazione se perpetrata attraverso il medesimo mezzo.
E’ quindi necessario che la reazione del singolo sia immediata e decisa, in tal senso utilizzando strumenti normativi di tutela quali quelli appena tratteggiati. Il nostro ordinamento, a parere di chi scrive, offre strumenti adeguati per ottenere una compiuta tutela e valorizzazione dell’attività della singola impresa, garantendole al tempo stesso sia lo spazio “virtuale” utile e necessario ad una sua compiuta crescita commerciale e comunicativa, sia i mezzi per reagire con la dovuta tempestività a fenomeni usurpativi enormemente amplificati dalla rete in termini di potenzialità lesiva.

Avv. Aldo Fittante*

*Professore a contratto in “Diritto della Proprietà Industriale” Università degli Studi di Firenze e in “Diritto della Proprietà Intellettuale” ed “Industrial and Intellectual Property nella Moda” Università LUM Jean Monnet di Bari (Casamassima); Consulente, su nomina del relativo Presidente On.le Giovanni Fava, della “Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in Campo Commerciale”, istituita nella XVI^ Legislatura in seno alla Camera dei Deputati; dal 1° marzo 2011 contratto di collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell’art. 51, co. 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 con l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design “Pierluigi Spadolini” – attività di ricerca: “Le tematiche della tutela delle opere del disegno industriale e del Made in Italy nel contesto del quadro normativo nazionale ed europeo”.

One thought on “Articoli

  1. Cetaphil says:

    Cool article, It was helpful.

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